Plagio (ordinamento penale italiano)

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Il plagio nel diritto penale italiano era il reato previsto dall'art. 603 del codice penale, secondo cui «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981. Il termine plagio deriva dal latino plagium (sotterfugio), che nel diritto romano indicava la vendita di un uomo che si sapeva essere libero come schiavo, ovvero la sottrazione tramite persuasione o corruzione di uno schiavo altrui.[1] Si legge infatti nella citata sentenza, che

«Nel diritto antico e fino all’inizio dell’età moderna il reato di plagio era inerente all’istituto giuridico della schiavitù inteso come stato dell'uomo non avente personalità giuridica [...]. Dalla fine del sec. XVIII con la progressiva accettazione del principio dell’uguaglianza dello stato giuridico delle persone e la conseguente progressiva abolizione della schiavitù [...] è concepito come un delitto contro la libertà individuale[2]»

La legislazione in Italia[modifica | modifica wikitesto]

In diritto penale, il plagio era il delitto, contemplato all'art. 603 del codice penale italiano, che stabiliva la pena della reclusione da 5 a 15 anni per chiunque sottoponesse "una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione"[3].

Era stato il legislatore delegato fascista, con il codice penale, approvato nel 1930 e tuttora in vigore, a prevedere per la prima volta il reato di plagio (art. 603 c.p.) come fattispecie distinta dal reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), contrariamente ai pareri espressi dalla Commissione parlamentare incaricata della stesura del codice, dalle Commissioni reali degli avvocati e procuratori di Napoli e Roma e dalla Corte d'Appello di Napoli. Nell'epoca repubblicana, inizialmente il reato di plagio veniva considerato un delitto equiparabile alla riduzione in schiavitù; pertanto, nell'azione del plagiario sul plagiato si doveva ravvisare l'intenzione di trarne un vantaggio. Successivamente la Corte di cassazione, il 26 maggio 1961, definì il plagio come "l'instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo"[4].

A seguito di una eccezione di incostituzionalità, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981 (Presidente: Leonetto Amadei; redattore: Edoardo Volterra) ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p., cancellandolo di fatto dall'ordinamento giuridico penale, in quanto contrastante "con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione"[5]. Nello specifico, secondo il professor Giovanni Flora, ordinario di diritto penale presso l'Università di Ferrara, la Corte sancì l'indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa «adducendo essenzialmente l'inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l'impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l'intollerabile rischio di arbitri dell'organo giudicante».[6]

La sentenza afferma tra l'altro che:

«Fra individui psichicamente normali, l’esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l’accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un’attività psichica dell’agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il maestro e l’allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in esame – l'attività psichica di persuasione da quella anch'essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto confine fra esse.»

Dibattito sulla definizione di plagio psicologico[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Plagio (psicologia).

Lo psicanalista Sandro Gindro in L'oro della psicoanalisi[7], giudica saggia la decisione della Corte Costituzionale e sostiene che dal punto di vista psicologico l'amore debba essere considerato una forma di "plagio", così come il rapporto tra psicoterapeuta e paziente prende avvio da un "plagio". Pertanto, argomenta lo psicanalista torinese, la norma sul plagio - se non fosse stata cancellata - avrebbe potuto sanzionare dei comportamenti leciti, tutelati dai princìpi fondamentali della Costituzione.

I casi Braibanti e Grasso[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Aldo Braibanti.

Nel 1964 la norma era stata invocata contro un artista con un passato da dirigente locale del Partito Comunista Italiano, Aldo Braibanti, che si riteneva avesse indotto due giovani, Piercarlo Toscani e Giovanni Sanfratello, diciannovenni all'epoca dei fatti, in sua dipendenza psicologica, affascinandoli con le sue idee artistiche e filosofiche ispirate al marxismo libertario di Herbert Marcuse e a una visione anarchica della vita e delle relazioni sociali: l'artista era stato arrestato il 5 dicembre 1967 e il 14 luglio 1968 era stato condannato dalla Corte d'assise di Roma a nove anni di reclusione; il 28 novembre 1969, dopo oltre un anno, la Corte d'Appello aveva ridotto la pena a quattro anni e nel 1971 la Corte di cassazione aveva confermato la condanna. Braibanti, beneficiando di uno sconto di pena per meriti resistenziali, era stato rilasciato il 12 dicembre 1969. Negli anni della rivoluzione sessuale la storia aveva suscitato clamore e generato un clima di protesta, nonché le reazioni sdegnate di Pier Paolo Pasolini, Umberto Eco, Alberto Moravia, Elsa Morante, Adolfo Gatti, Mario Gozzano, Cesare Musatti, Ginevra Bompiani nonché dei radicali di Marco Pannella. Braibanti sarà l'unico condannato nella storia italiana per il delitto di plagio.

Successivamente, infatti, la legge era stata invocata contro Emilio Grasso, sacerdote appartenente al Movimento carismatico, accusato da alcuni genitori di aver plagiato i figli minorenni. Il 2 ottobre 1978 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma sollevò presso la Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, palesando la possibilità che esso violasse l'art. 25 della Costituzione, mancando dei requisiti della chiarezza. La Corte, nella sentenza n. 96 del 1981, dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale "in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione".[8] Dopo la sentenza il sacerdote fu scagionato.[9]

Disegni di legge per la reintroduzione del reato di plagio[modifica | modifica wikitesto]

Negli ultimi decenni in Italia sono stati depositati in Parlamento diversi disegni di legge (ad esempio quello presentato alla Presidenza del Senato, nell'aprile 1988, su iniziativa dei ministri Rosa Russo Iervolino e Giuliano Vassalli) per reintrodurre il reato di plagio psicologico, ma il Parlamento ha sempre preferito non occuparsene poiché la fattispecie non è accertabile con criteri e metodi scientifici, e il reato espone il cittadino a rischi di abusi dell'autorità giudiziaria.[10][11][12][13][14]

Il 4 marzo 2005, nel corso della XIV Legislatura, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa del senatore Renato Meduri, di Alleanza Nazionale, per introdurre un articolo 613-bis nel codice penale, ma l'iter di legge è rimasto bloccato.

Il testo del disegno di legge, costituito di due commi, recita:

«Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà»

Esponenti del mondo cattolico e protestante, insieme a vari studiosi di diritto[15] hanno manifestato preoccupazione per un'eventuale approvazione del disegno di legge in questione, specificamente riguardo ai rischi che tale norma comporterebbe in materia di libertà religiosa.

In un ordine del giorno del 30 maggio 2005 la Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (Ccers) ribadiva

«la propria preoccupazione sul disegno di legge 1777, all'esame del Senato, che prevede il reato di manipolazione mentale. La formulazione è tale da costituire un pericolo anche per la libertà religiosa. Essa rischia di configurare come reato ogni conversione indotta dalla predicazione e dall'esempio. La Ccers ritiene che effettivamente esista il pericolo di coartazione della volontà dei singoli mediante tecniche di condizionamento. Tuttavia l'indeterminatezza della fattispecie sembra riprodurre gli aspetti che a suo tempo avevano portato alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio. La Ccers nota tra l'altro, che non si prevede come condizione necessaria di punibilità un utile per l'agente, colpendo così ogni forma di convinzione e di trasmissione di pensiero e di fede»

Anche Donatella Poretti, dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, criticava la proposta di legge come una «legge contro la religione»[16]. In un passo del suo articolo, pubblicato sul sito dell'ADUC, sostiene che tale legge colpirebbe i monasteri e i conventi, ironizzando sulle regole, specialmente di natura sessuale, che li caratterizzano:

«Non riusciamo davvero a credere [...] che un giudice con lo spirito del "mangiaprete" non riesca a ravvedere nelle istituzioni monastiche dei luoghi in cui le personalità vengono destrutturate, in cui le persone vengano manipolate mentalmente. Se si pensa che farsi prete, frate o suora equivale a limitare tutta quella parte fisica e sessuale dell'uomo o della donna che prende i voti ...»

Vincenzo Donvito, presidente ADUC, lanciò un appello ai parlamentari perché impedissero l'approvazione del disegno di legge sulla manipolazione mentale, paventando il rischio che potesse essere usata per ledere i diritti dei cittadini alla diversità[17].

D'altra parte il dottor Francesco De Fazio, direttore dell'Istituto di medicina legale, della Scuola di specializzazione in medicina legale e della Scuola di specializzazione in criminologia clinica dell'Università di Modena, ritiene che seppure la Corte costituzionale abbia cancellato il reato, il concetto di plagio in sé resta una realtà nell'ambito dei rapporti interpersonali,[18] lamentando vuoti di tutela della salute psichica, minacciata, ad es., nei casi di conversione a gruppi religiosi socialmente pericolosi.

La manipolazione mentale in altri ordinamenti[modifica | modifica wikitesto]

In paesi quali Francia, Spagna e Belgio, esistono norme sulla "manipolazione mentale". Tali disposizioni sono state oggetto di critiche anche da parte delle religioni maggioritarie, che intravedono in esse un pericolo per la libertà religiosa[19]. Infatti movimenti e organizzazioni integrati nelle religioni maggioritarie - quali Opus Dei, Legionari di Cristo, Rinnovamento nello Spirito, Focolarini, Cammino Neocatecumenale, Comunione e Liberazione - sono stati talora accusati di costituire realtà settarie pericolose per gli aderenti.[19]

Negli ordinamenti anglosassoni non esiste un crimine equiparabile al plagio dell'ordinamento italiano. In un articolo pubblicato sulla rivista di scienze giuridiche American Bar Association Journal nel 1971, Albert Borowitz, avvocato e studioso statunitense di storia del diritto penale, propose l'espressione "psychological kidnapping" (rapimento psicologico o sequestro psicologico) come tentativo di traduzione in inglese del termine italiano di plagio psicologico[20][21][22][23]. Nello stesso articolo, l'autore accosta il concetto di plagio al concetto inglese di "brainwashing" rilevando come fenomeni di persuasione coercitiva si osservino indistintamente nei campi di concentramento, nelle carceri, nei seminari religiosi, nel rapporto tra paziente e psicoterapeuta o anche solo, più semplicemente, nei rapporti amorosi o nei rapporti tra genitori e figli.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ v. Etimo.it; plagio, da Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia italiana.
  2. ^ Sentenza della Corte Costituzionale
  3. ^ Il plagio nel Codice Penale Italiano, dal sito Altalex
  4. ^ Il reato di plagio, su ilprocessobraibanti.com. URL consultato il 18 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2008).
  5. ^ Sentenza della Corte Costituzionale
  6. ^ Giovanni Flora: Il Plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica In M. Di Fiorino (a cura di) , La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, Forte dei Marmi, Psichiatria e Territorio vol. I, 1990 Archiviato il 10 ottobre 2007 in Internet Archive., del Prof. Giovanni Flora, ordinario di Diritto Penale dell'Università di Ferrara
  7. ^ Sandro Gindro, L'oro della psicoanalisi, pp. 17-21, Guida Editori, 1993, ISBN 88-7188-062-5
  8. ^ Sentenza n.96 del 1981, su giurcost.org. URL consultato il 19 maggio 2023.
  9. ^ Perché diciamo no alla proposta di legge italiana sulla manipolazione mentale (articolo di Massimo Introvigne, "il Foglio", 19 marzo 2004), dal sito del Cesnur
  10. ^ Italia: "In arrivo la legge anti-sette ma c'è chi teme derive illiberali"., di Flavia Amabile (La Stampa, 17 giugno 2005), dal sito del Cesnur
  11. ^ Nuove leggi: come rinasce il plagio, di Aldo Natale Terrin (Il Mattino di Padova, 29 giugno 2005), dal sito del Cesnur
  12. ^ Palazzo Madama, plagio in Aula tra dubbi e critiche, di Antonio Maria Mira (Avvenire, 30 giugno 2005), dal sito del Cesnur
  13. ^ Un mago ispira la legge anti-plagio, di Andrea Morigi (Libero, 6 luglio 2005), dal sito del Cesnur
  14. ^ Un punto a favore della libertà, di Marco Respinti, (L’Indipendente, 29 settembre 2005), dal sito del Cesnur
  15. ^ Cfr. ad esempio l'opinione Archiviato il 15 maggio 2006 in Internet Archive. di Raffaella Di Marzio e La lettera aperta contro il disegno di legge sulla manipolazione mentale da parte del Cesnur.
  16. ^ Stupidario Parlamentare. Un osservatorio sull'attività parlamentare Archiviato il 13 agosto 2007 in Internet Archive., a cura di Donatella Poretti. Dal sito dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
  17. ^ Appello ai legislatori contro il bando per ogni diversità[collegamento interrotto], di Vincenzo Donvito, presidente Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
  18. ^ Francesco De Fazio: La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente determinante nel giudizio di circonvenzione di incapace. In M. Di Fiorino (a cura di) La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, Forte dei Marmi, Psichiatria e Territorio vol. I, 1990. Il plagio: "un vuoto di tutela" nel nostro ordinamento a cura di Francesco De Fazio Archiviato il 19 luglio 2008 in Internet Archive..
  19. ^ a b FAQ sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale, di Massimo Introvigne.
  20. ^ Psychological Kidnaping in Italy: The Case of Aldo Braibanti, di Albert Borowitz, in 57 ABAJ 990-995 (October 1971) and in Innocence and Arsenic, pp. 116-131.
  21. ^ Psychological Kidnaping in Italy: The Case of Aldo Braibanti Archiviato il 27 giugno 2008 in Internet Archive., di Albert Borowitz, pubblicato nuovamente in Legal Studies Forum, Volume 29, Number 2 (2005).
  22. ^ Collected Essays of Albert Borowitz 1966-2005 Archiviato l'8 giugno 2010 in Internet Archive., di Albert Borowitz, pubblicato nuovamente in Legal Studies Forum, Volume 29, Number 2 (2005)
  23. ^ Shawn Hornbeck, Albert Borowitz, and the Italian Concept of Psychological Kidnapping

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Sentenza della Corte Costituzionale e studi giuridici[modifica | modifica wikitesto]

  • Sentenza 9 aprile 1981, n. 96 della Corte Costituzionale, depositata l'8 giugno 1981.
  • Coppi, Plagio, in Enc. dir., 943 s.
  • Flick, La tutela della personalità nel delitto di plagio, Milano, 1972, 159 s.
  • Giur. Cost. 1981, I, 806 s. con nota di Grasso (P.G.) (Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato).
  • Riv. it., 1981, 1147 s., con nota di Boscarelli (A proposito del principio di tassatività).
  • Tursi, Principi costituzionali e reato di plagio, Arch. pen., 1969, Il, 344 s.
  • Zuccalà, Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà. Riv. it., 1972, 380 s.
  • Lorenzo Picotti, I delitti di tratta e schiavitù. Novità e limiti della Legislazione Italiana[collegamento interrotto].

Il caso Braibanti[modifica | modifica wikitesto]

Plagio come manipolazione mentale e lavaggio del cervello[modifica | modifica wikitesto]

  • Aletti. M. (Ed.) Psicoterapia o Religione? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia, Roma, LAS, 1994
  • Aletti, M., & Alberico, C. (1999). Tra brainwashing e libera scelta. Per una lettura psicologica dell'affiliazione ai Nuovi Movimenti Religiosi. In M. Aletti & G. Rossi (Eds.), Ricerca di sé e trascendenza. Approcci psicologici all'identità religiosa in una società pluralista (pp. 243–252). Torino: Centro Scientifico Editore.
  • Hood, R. W., Jr., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (1996). Trad. it. Psicologia della religione. Prospettive psicosociali ed empiriche. Torino. Centro Scientifico Editore, 2001.
  • Massimo Introvigne, Il lavaggio del cervello: realtà o mito?, Torino, Elledici,Leumann, 2002.
  • M. Di Fiorino, La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, Forte dei Marmi, Psichiatria e Territorio vol. I, 1990.
  • Vittorio Giorgini, Le religioni plagiano. «Lettera agli intellettuali», Sacco, 2007. ISBN 88-89584-60-2

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