La Procedura Aggravata

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

Si tratta di un referendum confermativo con funzione oppositiva.

La procedura aggravata ex art. 138 Cost., prevede che, per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale, occorre:

1. una doppia votazione in ciascuna Camera

2. tra le due votazioni deve trascorrere un tempo non inferiore a n. 3 mesi

3. nella seconda votazione deve essere raggiunta:

A). la maggioranza qualificata (il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera), in tal caso non può essere richiesto referendum; oppure

B). la maggioranza assoluta (il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la Camera), in tal caso possono domandare, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, referendum:

  • 1/5 dei membri di una Camera
  • 500.000 elettori
  • 5 Consigli regionali Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di indizione. In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. 14

Possibili esiti referendari:

  1.  Il risultato del referendum è contrario all’ approvazione: ne è data notizia sulla G.U. e la legge si considera come non mai emanata
  2. Il risultato del referendum è favorevole, il Presidente della Repubblica deve provvedere a promulgare la legge.