10 luglio 2020 11:46

Il 9 luglio la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate della prima legge Salvini sull’immigrazione, considerata una specie di bandiera dall’ex ministro dell’interno. Per la consulta il cosiddetto decreto sicurezza viola l’articolo 3 della costituzione, cioè quello che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. E questo per due motivi: è “irrazionale”, perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e poi “per l’irragionevole disparità di trattamento” dei cittadini, visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi.

L’iscrizione anagrafica è necessaria infatti per il rilascio del certificato di residenza e del documento d’identità, ma anche per l’accesso ad alcuni servizi sociali. Così a quasi due anni dall’approvazione di quella norma, la corte costituzionale sancisce quello che esperti, amministratori locali e sindaci avevano affermato da tempo. In molti, soprattutto i sindaci, si sono mobilitati nel corso del tempo per contestare o addirittura disattendere la norma. I tempi della giustizia sono lunghi, ma i tempi della politica sembrano essere ancora più lunghi. Nonostante anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella avesse presentato al parlamento diversi rilievi, le norme, che sono state approvate con una larga maggioranza in parlamento tra il 2018 e il 2019, non sono state ancora modificate, né abolite.

Nel governo e nella maggioranza continuano le discussioni per cambiare le due leggi: il 9 luglio la ministra dell’interno Luciana Lamorgese ha presentato ai partiti di maggioranza la bozza sulle modifiche. Tra i punti su cui ci sarebbe un accordo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico c’è il ripristino di una sorta di protezione umanitaria, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che cambierà nome e diventerà un permesso per protezione speciale. E poi il recupero del sistema di accoglienza diffuso basato sui piccoli numeri, lo Sprar. Mentre sul decreto sicurezza bis che riguarda il soccorso in mare ci sarebbero più divisioni. In ogni caso il decreto di modifica dovrebbe arrivare a settembre, dopo le elezioni regionali che si terranno il 20-21 settembre.

“Stiamo lavorando per chiudere il testo, sicuramente in tempi brevi. Oggi è soltanto la terza riunione che facciamo, abbiamo fatto passi avanti, c’è convergenza su tanti punti, ma su provvedimenti complessi c’è la discussione ma poi c’è sempre un punto di contatto, la mediazione è importante. Credo che arriveremo a tempi brevi alle modifiche in tema di immigrazione, che potrebbero andare anche oltre le osservazioni della presidenza della repubblica: potrebbero riguardare il sistema di accoglienza, la protezione in casi da valutare come la protezione umanitaria”, ha detto Lamorgese parlando ad Agorà Estate su Rai 3 il 9 luglio. Ecco nel dettaglio cosa prevede la bozza di modifica visionata da Internazionale.

Protezione speciale
Si ripristina di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari che era previsto dal Testo unico sull’immigrazione del 1998. Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggono da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. Sarà convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dal cosiddetto primo decreto sicurezza (legge 132/2018). Nel caso del permesso di soggiorno per calamità, si valuta la possibilità di legare la durata al permanere della situazione di grave calamità nel paese di origine. Nella formulazione vigente il permesso è di sei mesi rinnovabile per altri sei mesi. Si propone inoltre di rafforzare la valenza del permesso per atti di particolare valore civile, prevedendo un permesso di soggiorno anche per comprovata integrazione quando lo straniero abbia dimostrato di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile e sociale.

Sistema di accoglienza
Viene ripristinato il sistema di accoglienza Sprar/Siproimi come sistema principale di accoglienza per tutti i richiedenti asilo, non solo per gli individui più vulnerabili, i beneficiari di protezione internazionale e i minori. Nella bozza si riconosce che lo Sprar storicamente “ha caratterizzato in positivo l’esperienza italiana dell’accoglienza”. L’adesione al sistema che è gestito dai comuni, sarà sempre su base volontaria. L’emendamento proposto comunque prevede che sia data priorità nell’accoglienza ai nuclei familiari e alle situazioni di grave disagio. Vengono introdotte una serie di norme che garantiscono che anche i servizi erogati dai Centri di accoglienza straordinari (Cas) siano di qualità e siano comparabili a quelli offerti dagli Sprar/Siproimi, in modo che non ci sia una disparità di trattamento tra la prima e la seconda accoglienza e che i servizi offerti siano orientati all’integrazione dei richiedenti asilo.

Riduzione dei tempi di trattenimento nei Cpr
Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno esserlo fino a un massimo di 90 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 180 giorni). Si ritornerebbe di fatto a una situazione precedente al decreto sicurezza.

Abrogazione della revoca della cittadinanza
Nel decreto di modifica è abolita la norma che introduceva la revoca della cittadinanza per chi l’ha acquisita, nel caso avesse commesso alcuni reati connessi al terrorismo. Questa parte è abolita perché ritenuta in contrasto con la costituzione. Il decreto di modifica riconosce che la norma è “viziata da manifeste illegittimità”, sia per violazione del divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici previsto dall’articolo 22 della costituzione, sia per violazione delle norme contro l’apolidia adottate dall’Italia nel 2015 e infine per violazione dell’articolo 3 della costituzione, perché si tratterebbero in maniera discriminatoria quelli che hanno acquisito la cittadinanza rispetto a quelli che l’hanno ottenuta per nascita.

Diminuzione delle multe per le ong
Si propone di riportare le sanzioni per le navi private che compiono soccorsi in mare al livello previsto dal decreto sicurezza bis approvato dal governo nel giugno del 2019, senza le modifiche peggiorative inserite in sede di conversione. Le sanzioni potranno quindi essere tra i 15mila e i 50mila euro.

Su tutti gli altri punti del primo e del secondo decreto sicurezza, compresa la previsione di sanzioni per chi effettua soccorsi in mare, non sono previsti sostanziali cambiamenti.

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